Monografie

Il riconoscimento giuridico del Naturopata in Europa e in Italia

In Italia per conseguire il diploma di naturopatia è necessario seguire un corso di formazione della durata minima di tre anni più la specializzazione, nel rispetto di un piano degli studi conforme ai parametri formativi minimi per tutte le professioni sanitarie.
In questi corsi si affrontano discipline di base come anatomia, fisiologia, patologia, chimica e biochimica, fisica e biofisica, biologia, genetica, psicologia a cui si aggiungono, per un approccio olistico costituzionale del singolo, le discipline specifiche dell’ambito naturopatico allo scopo di educare ad un corretto stile di vita e ad una alimentazione naturale.
Le discipline olistiche hanno lo scopo di preservare le energie vitali dell’individuo per ottimizzare la salute, migliorare la qualità della vita e permettere l’auto-guarigione.
Il naturopata è un educatore alla salute al quale non è stato ancora riconosciuto, dalla legislazione europea e italiana, uno status giuridico.

Qual è lo status giuridico del naturopata in Europa?
Ad oggi non esiste una legislazione europea che riconosca e disciplini le medicine complementari o non convenzionali in modo completo e strutturato.
Nel 1992, la Comunità economica europea approva le Direttive CEE/73/92 e CEE74/92 concernenti i medicinali omeopatici e antroposofici, recepite in Italia con decreto legislativo n° 185/1995.
Nel 1997 il Parlamento europeo con risoluzione chiede alla Commissione europea, “di impegnarsi in un processo di riconoscimento delle medicine non convenzionali e, a tal fine, di adottare le misure necessarie per favorire l’istituzione di comitati ad hoc;di realizzare prioritariamente uno studio approfondito per quanto concerne l’innocuità, l’efficacia, il campo di applicazione e il carattere integrativo ovvero alternativo di ciascuna medicina non convenzionale, nonché uno studio comparativo dei sistemi giuridici nazionali esistenti cui sono soggetti coloro che praticano medicine non convenzionali”.
Detta risoluzione, definita “Statuto delle Medicine non Convenzionali”, per la prima volta riconosce una serie di pratiche diagnostiche e terapeutiche ormai affermatesi in Europa, quali:
1. chiropratica,
2. omeopatia,
3. medicina antroposofica,
4. medicina tradizionale cinese (compresa l’agopuntura),
5. shiatsu,
6. naturopatia,
7. osteopatia e
8. fitoterapia.

Il 4 novembre 1999, con risoluzione n. 1206, il Consiglio d’Europa sollecita gli Stati in esso rappresentati a garantire:
– un esplicito riconoscimento delle medicine non convenzionali, fondato su
studi comparativi e su programmi di ricerca 
– una corretta preparazione degli operatori e la predisposizione di codici deontologici per gli operatori non medici, di un  registro della professione, nonché la definizione dei criteri e grado di formazione.
– l’inserimento di corsi di medicina complementare all’interno delle Facoltà mediche e dei corsi universitari.
Sulla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Trattato di Roma) che sancisce, tra l’altro, la libera circolazione delle professioni nei Paesi membri, l’Unione europea ha approvato la direttiva 2005/36/CE, (pubblicata sulla G.U. dell’Ue n. L/255 del 30 settembre 2005 e in vigore dal 20 ottobre 2005) relativa alla disciplina per il riconoscimento e la libera circolazione delle professioni negli Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto legislativo 206/2007 pubblicato sulla GURI il 9 novembre 2007.
La libera circolazione è alla base del funzionamento dello spazio europeo delle professioni e delle formazioni di cui il riconoscimento dei diplomi a scopo accademico e professionale costituisce il principale strumento. Ma le diverse politiche nazionali ne limitano l’applicabilità non legiferando o facendolo in modo disomogeneo.
Ad esempio, Olanda, Belgio, Danimarca, Spagna (limitatamente alla Catalogna), Germania, Ungheria e Finlandia possiedono una legislazione più o meno restrittiva che riconosce e disciplina la medicina non convenzionale esercitate da operatori naturopatici. In Regno Unito i naturopati operano in base al diritto consuetudinario (che consente di esercitare le attività non previste dal codice) e ai codici deontologici delle associazioni professionali. In Italia, Francia, Malta, la medicina non convenzionale non ha riconoscimento legale e gli operatori naturopatici non hanno status giuridico.

Qual è lo status giuridico del naturopata in Italia?
In Italia l’iter parlamentare per la regolamentazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali ha avuto inizio il 30 maggio 2001
Il 27 gennaio 2005 è stato elaborato il progetto di legge “Lucchese” (dal suo relatore On. Lucchese) oggetto di dibattito parlamentare fino al 30 novembre 2005. Tra l’altro il testo proposto per il riconoscimento della professione sanitaria di operatore naturopata non incontra il favore della categoria in quanto la inquadra nell’ambito delle Discipline Bio–Naturali. e non in quella del comparto sanitario non medico come avviene invece in alcuni Stati europei.
Nel 2006, la proposta di legge per la regolamentazione delle Discipline Olistiche per la Salute (DOS) presentata il 27 settembre (C.1709/2006) non è stata mai oggetto di dibattito parlamentare.  Questa definisce le discipline olistiche per la salute, istituisce l’elenco nazionale e la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione; fissa i criteri per la formazione dell’operatore di DOS e le norme sul rilascio del diploma di operatore; stabilisce l’istituzione di un Registro nazionale degli operatori di DOS; prevede, inoltre, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Attualmente il legislatore italiano sta lavorando per il riconoscimento del principio del pluralismo scientifico e del diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici e medici non convenzionali esercitati esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria.
In tal senso sono in corso di discussione, presso la Camera dei Deputati, le proposte di Legge n. 89 del 29 aprile 2008 sulla disciplina della medreicina omeopatica e la n. 1159 del 26 maggio 2008 sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia. Mentre sono stati presentati in Senato, il disegno di Legge n. 145 del 29 aprile 2008, sulla Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali; e il Disegno di legge n. 713 del 29 maggio 2008, sulla Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria.
Anche alcune regioni italiane, tra le quali Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Abruzzo hanno legiferato in materia di discipline bio-naturali. Alcune sono rimaste allo stadio di proposte, altre diventate legge, sono state impugnate dal governo e cassate dalla Corte costituzionale per vizio di legittimità, perché in contrasto con il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, l’istituzione di nuovi albi, ordini o registri, sono attività riservate allo Stato. Lasciando alle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà territoriale.
Ma la competenza delle regioni ad individuare e formare profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie è riconosciuta dalla legge 43/2006 (art.1 comma 2), (disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’ istituzione dei relativi ordini professionali).
Ciò nonostante, la Corte Costituzionale ritiene che gli operatori in discipline bio-naturali, inquadrati nelle leggi regionali, non si limiterebbero a porre in essere attività di carattere ausiliario rispetto a quelle dei professionisti sanitari, ma praticherebbero, direttamente e con una certa autonomia, attività di carattere curativo aventi a che fare con la tutela della salute.
In conclusione, nonostante gli sforzi dei legislatori regionali, le istituzioni comunitarie e il governo italiano non hanno ancora definito un quadro normativo in grado di conferire un riconoscimento giuridico alle discipline bio naturali e di garantire una adeguata tutela al consumatore che ne beneficia.

Dott.ssa Valeria Romano
Esperta in diritto e politiche europee

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